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Lo studio offre assistenza nell'ambito della costituzione di Trust. Si tratta di un istituto giuridico volto a segregare il patrimonio, il cui obiettivo è quello di accentrare e coordinare tutte le attività legate alla gestione del patrimonio, ivi comprese le questioni relative al passaggio generazionale.
Per creare un trust occorre far riferimento alla legislazione presente nelle stato in cui si desidera crearlo. Il trust si crea per garantire ‘protezione’ in determinate situazioni; quando il bene oggetto del trust esce fuori dal patrimonio non può essere aggredito dai creditori personali.
La stessa parola trust vuol dire fidarsi, ed è per questo che affidando un bene al trust si può avere la certezza della sua tutela. L’istituto giudico è composto da due figure: il trustee e il settlor. Il settlor rappresenta colui che dispone di un bene che decide di affidare al trustee.
Il mandato definisce i limiti per gestire i beni che sono stati conferiti al trustee. I beni in oggetto non possono essere né locati né venduti.
In Italia non è presente una legge specifica che disciplina l’istituto ma si fa riferimento alla 364 del 1989. I trust costituiti possono essere sia interni sia esteri.
COS' E' IL TRUST
In inglese Trust significa fiducia. Nel mondo della finanza il Trust è uno strumento giuridico efficacissimo per amministrare in modo autonomo un patrimonio privato. Grazie al Trust, una persona definita Disponente (settlor) trasferisce la proprietà di alcuni suoi beni ad un’altra, chiamata Trustee, che ne diventa proprietario, li amministra gestisce e ne dispone per uno scopo determinato e nell’interesse dei Beneficiari (beneficiaries). Al termine il Trustee dovrà poi a sua volta trasferire la proprietà di tali beni ai Beneficiari. Il Trustee, nell’esercitare le sue funzioni, agisce esclusivamente nell’interesse di questi ultimi.
CARATTERISTICHE DEL TRUST
Il Disponente, apportando determinati suoi beni in Trust, ottiene la loro reale separazione dalla parte di patrimonio che resta nella sua sfera patrimoniale. Effettivo proprietario dei beni stessi diventa il Trustee, che li amministra, gestisce e ne dispone per tutto il tempo previsto nell’atto istitutivo e secondo le istruzioni ricevute, per il raggiungimento delle finalità stabilite. Il Trust è un istituto diverso dal rapporto fiduciario, dove la Società fiduciaria è semplice intestataria, in forma anonima, dei beni interessati, che restano però di proprietà del cliente. Viceversa, col Trust i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del Disponente (e del Trustee). Per questa fondamentale differenza, il Trust è più idoneo a proteggere un patrimonio e a realizzare la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal Disponente.
Al Trust si può ricorrere per amministrare, gestire e disporre di ogni tipo di beni immobili o mobili, di qualsiasi natura, comprese aziende, quote di società, azioni o qualsiasi diritto su di essi. Per istituire un Trust, il proprietario dei beni, ossia il Disponente, sottoscrive, eventualmente di fronte a un notaio, un atto con il quale nomina il Trustee. L’atto è accompagnato dal trasferimento al Trustee stesso dei beni o dei diritti interessati dal Trust, che può avvenire in uno o più momenti successivi, da parte del Disponente in prima persona o da parte di altri soggetti da lui indicati. E’ anche possibile disporre un Trust nel proprio testamento.
A differenza di un fiduciario, un Trustee diventa effettivo proprietario dei beni a lui affidati di cui ha il potere di amministrare, gestire e disporre, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni che gli ha dato il Disponente e secondo la legge che regola il Trust; ha inoltre l’obbligo di render conto al Disponente, al beneficiario e/o al “Guardiano” (Protector o Enforcer), laddove previsto, del suo operato. I beni intestati al Trustee non entrano a far parte del suo patrimonio personale e sono insensibili alle vicende personali, familiari, successorie e fiscali sia del Disponente che del Trustee.
VANTAGGI DEL TRUST
Perché servirsi del Trust?
Per decidere con grande flessibilità come tramandare i propri beni ad eredi o ad altri beneficiari, determinando in anticipo chi, come e quando ne godrà.
Per evitare che un patrimonio unitario, passando di proprietà, sia frazionato in quote oppure sia destinato a scopi diversi dalla volontà del disponente.
Per garantire con i propri beni il futuro di una persona meno fortunata o meno capace.
LA LEGGE ITALIANA SUL TRUST
Ratificando con la legge 364/89 la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, l’Italia ha recepito il Trust, che distingue fra “Trust interno” (istituito in Italia su beni e fra soggetti italiani) e “Trust estero” (istituito all’estero su beni situati in Italia e/o all’estero). In seguito alla sua crescente diffusione, va osservato che la giurisprudenza italiana ha riconosciuto il Trust in molte occasioni, anche nell’ ambito di procedure fallimentari. Oggi le Conservatorie dei registri immobiliari, il Registro delle Imprese e il Pubblico Registro Automobilistico accettano senza difficoltà gli atti di Trust. Sotto il profilo fiscale il Trust è, ai fini delle imposte sui redditi, dotato di autonomia impositiva quale soggetto Ires (art. 73 Tuir); mentre ai fini delle imposte indirette non vi è ancora una specifica normativa. Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza tributaria, non si applicano le imposte di donazione (4/6/8%), ma l’ imposta di registro in misura fissa (€ 168,00).
ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO DEL TRUST
nell’ambito del diritto societario e nella gestione dei passaggi generazionali:
L' ATTIVITA' DELLO STUDIO
Studio e analisi preliminare del profilo del cliente.
Consulenza iniziale per la corretta concezione del Trust.
Istituzione del Trust.
Assistenza e consulenza al Trustee nella amministrazione e gestione dei beni in Trust.
In particolare:
-assistenza nella fase di gestione della “Vita del Trust”;
-prestazione di assistenza e consulenza nella fase di registrazione/iscrizione dei vari tipi di Trust, presso gli Uffici Finanziari, Camera di Commercio, Enti Previdenziali, competenti;
-assistenza e consulenza ai professionisti del Cliente sulle interrelazioni col Trust nelle materie civili/commerciali/tributarie, della contabilità e dichiarazione dei redditi del Trust;
- trust per patrimonio personale (Cliente/imprenditore/famiglia);
- per la vita d’azienda (Trust quale strumento di garanzia; gestione di strumenti finanziari in funzione di garanzia; pegni rotativi);
- per la crisi d’azienda (Trust quale strumento liquidatorio ovvero complementare all’esecuzione delle procedure concorsuali minori regolate dalla Legge Fallimentare, art. 67 lett. D e art. 182 L.F.).
-prestazioni di assistenza e consulenza per le questioni di natura fiscale nazionale e internazionale collegate alla fase di progettualità del Trust, di assistenza e consulenza nella fase di stipulazione e trascrizione degli atti negoziali di Trust;
-gestione dei rapporti con lo Studio Notarile Incaricato delle formalità correlate all’Atto Istitutivo, comprese trascrizioni e registrazioni nei relativi uffici (conservatoria del registro immobiliare, uffici tavolari, registro imprese, ecc.);
-prestazioni di consulenza e assistenza giudiziaria sia avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Amministrativa, che avanti alle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado.