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Studio Passarello |
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Rag. Leonardo Passarello - Commercialista - Revisore Contabile - Economista d'Impresa Iscritto all' Albo dei Ragionieri commercialisti di Palermo al n. 394 dal 1986 - P. IVA: 03091940829 |
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ATTENZIONE !!! Il Responsabile aziendale del "Servizio di prevenzione e protezione" Deve frequentare il corso obbligatorio di 16 ore DECRETO 81/2OO8 (EX DECRETO 626/94) SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO Fondamentale è il “documento di valutazione dei rischi”
Nell'ambito degli adempimenti per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, previsti dal Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, è di fondamentale importanza la predisposizione del "Documento di valutazione dei rischi". Alla stesura di questo documento il datore di lavoro arriva esaminando i rischi presenti in azienda, individuando le misure da adottare,per eliminarli ridurli al minimo,e programmandone la realizzazione. Il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (che ha sostituito il vecchio Decreto 626/94) viene verificato dall'Agenzia d elle Entrate – Guardia di Finanza – Direzione provinciale del lavoro – Carabinieri – Nas – INPS – INAIL - ASL- ISPESL. Altri obblighi previsti per la generalità delle aziende consistono: nella nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nell'elezione del Rappresentante dei lavoratori ai fini dello sicurezza nella nomina del medico competente qualora ricorra l'obbligo della sorveglianza sanitaria (lavoro notturno, lavoratrici gestanti, movimentazione carichi pesanti,uso computer, ecc.); nel formare ed informare i lavoratori nel predisporre servizi di pronto soccorso e antincendio nel tenere il Registro infortuni nell’adempiere ad altre prescrizioni previste per singole situazioni
Figura centrale dell’ impianto previsto dalla normativa 81/2008 è il “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, che può essere: un dipendente (controindicazioni: può cambiare lavoro, può rivendicare autonomia operativa e miglioramenti economici, che deve essere in possesso di un titolo di studio di scuola superiore e aver frequentato specifici corsi di formazione) un professionista esterno all’azienda (ha costi molto elevati ed è lontano dall’ azienda quando serve) il datore di lavoro stesso (è la soluzione migliore, più stabile ed economia)
Nel caso, come suggeriamo, sia lo stesso datore di lavoro a svolgere funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, esso deve partecipare obbligatoriamente ad un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, così come previsto dalla legge: in tutto 16 ore al termine delle quali viene rilasciata, dall’ Ente formatore, attestazione dell’avvenuta formazione da conservare in azienda, per esibirla in caso di controllo. L’ammenda per la mancata frequenza del corso di formazione di 16 ore da parte del datore di lavoro va da un minimo di € 1.500,00 a € 6.000.00 o l’ arresto da 4 a 8 mesi. Molto più elevata è l’ammenda per la mancanza del “Documento di valutazione dei rischi”. Per facilitare il compito dei datori di lavoro la SICIL DATA organizza, periodicamente, i previsti corsi di formazione: Per maggiori informazioni e costi, rivolgersi alla segreteria della:
SICIL DATA soc. coop. , via Giorgi Luigi capitano n°43 Bagheria Tel. 091962232 – Fax. 091965710 – e-mail: sicildata@alice.it – info@sicildata.it, oppure visitate il sito www.sicildata.it
La partecipazione a questo corso è raccomandata ,in quanto obbligatoria, ai titolari di aziende con dipendenti che non sono ancora in regola con la legge, oppure che hanno iniziato l’attività negli ultimi anni e non hanno avuto modo, finora, di provvedere a questi adempimenti. Questo corso è anche indispensabile per poter disporre il “Documento di valutazione dei rischi” e per gli altri adempimenti della normativa D.Lgs. 81/2008. |
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