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Studio Passarello |

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Consulenza aziendale, societaria e tributaria. “La nostra competenza al vostro servizio” |
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Dal 2008 è possibile rateizzare le somme dovute in seguito al controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni (art. 3-bis d.lgs n° 462/97 - pdf). Le rate sono trimestrali e di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
Decorrenza delle nuove disposizioni Numero massimo di rate consentito Termini di versamento delle rate Decadenza dal beneficio della rateazione
Decorrenza delle nuove disposizioni La possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali è concessa a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta: · 2004, con riferimento agli esiti della liquidazione dell'Irpef dovuta sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale (T.F.R., fondi pensione, ecc.); · 2005, con riferimento agli esiti della liquidazione dell'Irpef dovuta sugli altri redditi soggetti a tassazione separata (ad es. arretrati di lavoro dipendente); · 2005, con riferimento agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni; 2006, con riferimento agli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Numero massimo di rate consentito Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all´importo da versare: · Fino a 5.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 6 rate trimestrali; · tra 5.000,01 e 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali; oltre 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali, previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all´ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata. Attenzione: se la somma da versare è inferiore a 500 euro con riferimento alle comunicazioni relative alla tassazione separata (T.F.R., arretrati, ecc.) ovvero 2.000 euro con riferimento alle comunicazioni relative al controllo automatizzato o al controllo formale delle dichiarazioni, è possibile rateizzare l´importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l´ufficio dell´Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine, l´interessato deve presentare apposita richiesta all´ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in caso di accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro i medesimi trenta giorni. Termini di versamento delle rate Per beneficiare della rateazione è necessario effettuare il versamento della prima rata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione. Le rate successive devono essere versate entro l´ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata. Compilazione dei modelli F24 Per il versamento delle rate deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando separatamente gli importi della rata e degli interessi dovuti per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici tributo secondo il prospetto di seguito riportato:
Decadenza dal beneficio della rateazione Il mancato pagamento delle somme dovute alla scadenza prevista comporta la decadenza dalla rateazione e l´importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
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Rag. Leonardo Passarello - Commercialista - Revisore Contabile - Economista d'Impresa Iscritto all' Albo dei Ragionieri commercialisti di Palermo al n. 394 dal 1986 - P. IVA: 03091940829 |
