Studio Passarello

Consulenza aziendale, societaria e tributaria. “La nostra competenza al vostro servizio”

Dal 2008 è possibile rateizzare le somme dovute in seguito al controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni (art. 3-bis d.lgs n° 462/97 - pdf). Le rate sono trimestrali e di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
L´Agenzia delle Entrate, per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, ha predisposto un´apposita applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24.

 

Decorrenza delle nuove disposizioni

Numero massimo di rate consentito

Termini di versamento delle rate

Compilazione dei modelli F24

Decadenza dal beneficio della rateazione

 

 

Decorrenza delle nuove disposizioni

La possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali è concessa a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta:

· 2004, con riferimento agli esiti della liquidazione dell'Irpef dovuta sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale (T.F.R., fondi pensione, ecc.);

· 2005, con riferimento agli esiti della liquidazione dell'Irpef dovuta sugli altri redditi soggetti a tassazione separata (ad es. arretrati di lavoro dipendente);

· 2005, con riferimento agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni;

2006, con riferimento agli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Numero massimo di rate consentito

Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all´importo da versare:

· Fino a 5.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 6 rate trimestrali;

· tra 5.000,01 e 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali;

oltre 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali, previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all´ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

Attenzione: se la somma da versare è inferiore a 500 euro con riferimento alle comunicazioni relative alla tassazione separata (T.F.R., arretrati, ecc.) ovvero 2.000 euro con riferimento alle comunicazioni relative al controllo automatizzato o al controllo formale delle dichiarazioni, è possibile rateizzare l´importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l´ufficio dell´Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine, l´interessato deve presentare apposita richiesta all´ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in caso di accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro i medesimi trenta giorni.
Sull´importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione (data riportata sulla prima pagina della stessa) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza della rata.

Termini di versamento delle rate

Per beneficiare della rateazione è necessario effettuare il versamento della prima rata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione. Le rate successive devono essere versate entro l´ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata.
Esempio: un contribuente riceve la comunicazione del controllo formale il 5 maggio 2008. La prima rata deve essere versata entro il 4 giugno 2008; la seconda rata entro il 30 settembre 2008 (ultimo giorno del terzo mese successivo al 4 giugno 2008); le rate successive vanno versate entro il 31 dicembre 2008, 31 marzo 2009 e così via.

Compilazione dei modelli F24

Per il versamento delle rate deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando separatamente gli importi della rata e degli interessi dovuti per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici tributo secondo il prospetto di seguito riportato:

 

 

Tipologia di atto

Codice tributo relativo alla rata

Codice tributo relativo agli interessi di rateazione

art. 36 bis

9001

9002

art. 36 ter

9006

9007

art. 36 bis - T.F.R.

9526

9003

art. 36 bis - Arretrati

9527

9004

 

Decadenza dal beneficio della rateazione

Il mancato pagamento delle somme dovute alla scadenza prevista comporta la decadenza dalla rateazione e l´importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

Rag. Leonardo Passarello - Commercialista - Revisore Contabile - Economista d'Impresa

Iscritto all' Albo dei Ragionieri commercialisti di Palermo al n. 394 dal 1986 - P. IVA: 03091940829